Statuto

STATUTO FEDERAZIONE LOGOPEDISTI MARCHE

Art.1: Costituzione

  • visto il D.M. 222/2012 sulla rappresentatività delle Associazioni Professioni Sanitarie;
  • viste le modifiche dello Statuto della Federazione Logopedisti Italiani F.L.I., approvate in Assemblea Generale Straordinaria il 25 Novembre 2012;
  • vista la costituzione in Associazione Nazionale Federazione Logopedisti Italiani F.L.I.;
  • visto l’art. 2 del suddetto statuto:

L’Associazione A.N.L. Marche, costituita nel 1975 e federata F.L.I. dal 24/04/1999, viene riconosciuta quale organismo regionale della Associazione Nazionale FEDERAZIONE LOGOPEDISTI ITALIANI detta brevemente F.L.I. e acquisisce la propria denominazione in Federazione Logopedisti Marche detta brevemente F.L.I. Marche.

La F.L.I. Marche accetta lo Statuto F.L.I. in ordine di priorità, si uniforma alle disposizioni dello Statuto della Associazione Federazione Logopedisti Italiani (F.L.I.) attualmente in vigore e alle sue eventuali successive modifiche quanto alla ammissione degli associati, agli scopi, con particolare riferimento all’assenza di finalità di lucro, alla distribuzione delle quote associative, ai diritti e ai doveri degli associati nonché alle modalità per i procedimenti penali e per le sanzioni. L’attività associativa è regolata dal Codice Civile e dalla legislazione in materia, dallo Statuto, dal Regolamento di statuto e dalle deliberazioni della F.L.I..

L’Associazione è un’organizzazione non lucrativa senza scopi politici e sindacali.

L’Associazione F.L.I. Marche utilizza il logo pittografico riconosciuto e adottato dall’Associazione Federazione Logopedisti Italiani (F.L.I.) con denominazione scritta Federazione Logopedisti Italiani Marche.

La F.L.I. Marche adotta il Codice Deontologico approvato dalla F.L.I. il 13.02.1999 (e successive modifiche), che si allega al presente Statuto (ALL. 1) e che prevede sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l’autonomia dell’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari e garanzia del procedimento disciplinare.

Art 2: Sede

L’Associazione F.L.I. Marche ha sede legale presso il domicilio del presidente regionale in carica. L’Associazione F.L.I. Marche può istituire sedi secondarie, nella propria Regione o in Regioni limitrofe laddove l’Associazione fosse Interregionale, con delibera dell’assemblea ordinaria.

Art. 3

L’Associazione F.L.I. Marche è apartitica e senza scopi sindacali e di lucro essendo tutti i proventi destinati all’attività associativa. Essa è un ente non commerciale che può anche svolgere attività di natura commerciale purché non a carattere prevalente nel rispetto dei limiti di cui all’art. 6 del D. Lgs. 460/97 e successive modifiche.

Essa si propone i seguenti scopi:

  1. rispettare lo Statuto ed il relativo Regolamento di Statuto della F.L.I. nonché il Codice Deontologico;
  2. attuare le deliberazioni della F.L.I. e degli organismi ad essa affiliati Nazionali ed Internazionali;
  3. rappresentare, in tutte le sedi opportune, la categoria dei Logopedisti;
  4. tutelare gli interessi professionali, morali ed economici della categoria;
  5. svolgere azione di controllo, affinché venga attuata in ogni ambito previsto la regolamentazione dell’esercizio della professione, come da normativa vigente e successive modificazioni;
  6. promuovere la ricerca ed ogni altra iniziativa scientifica, tese allo sviluppo della Logopedia attraverso l’attività di divulgazione, organizzazione e gestione di: congressi, convegni, corsi, conferenze e attraverso ogni altro mezzo di comunicazione;
  7. diffondere e far rispettare il Codice Deontologico della F.L.I.;
  8. perseguire un aggiornamento professionale costante anche in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del Codice Deontologico;

Art. 4

La Logopedia è la disciplina sanitaria finalizzata:

  1. allo studio della comunicazione umana, delle funzioni connesse comprese quelle orali, in condizioni normali e patologiche;
  2. alla valutazione e al trattamento preventivo e riabilitativo in età evolutiva, adulta e geriatrica:
  • dei disturbi di origine organica e/o funzionale, centrale e/o periferica,
  • di tutte le funzioni, ivi comprese quelle cognitive, implicato nella comprensione e nell’espressione del linguaggio orale e scritto, attraverso tutte le forme di comunicazione verbale e non verbale.

Art. 5

In conformità al D.M. n. 742 del 14.9.94 (Profilo Professionale del Logopedista), al Codice Deontologico approvato dalla Federazione Logopedisti Italiani (FL.I.), alla Legge n. 42 del 26.2.1999 , alla Legge 251 del 2000, agli art. 1 e 2 della Legge 43/06, la F.L.I. Marche riconosce come definizione di Logopedista di cui nell’ambito disciplinare “colui che assume la responsabilità della prevenzione, della valutazione, del trattamento e dello studio scientifico dei disturbi della comunicazione umana che in questo contesto comprende tutte le funzioni associate alla comprensione all’espressione del linguaggio orale e scritto ed anche tutte le forme di comunicazione non verbale”.

Pertanto il Logopedista:

  1. sceglie in modo autonomo i mezzi e i tempi necessari alla promozione del processo comunicativo;
  2. effettua, con propria responsabilità, attività preventiva e riabilitativa dei disturbi del linguaggio, della comunicazione e delle funzioni orali, di origine sia organica che funzionale, sia centrale che periferica, nell’età evolutiva, adulta e geriatrica, favorendo la realizzazione della comunicazione umana, verbale ed alternativa onde perseguire l’autonomia e l’integrazione sociale;
  3. effettua la valutazione funzionale delle abilità comunicative e linguistiche, mediante specifiche e appropriate metodologie, nonché il conseguente bilancio logopedico;
  4. imposta il piano di trattamento, ne cura l’attuazione e ne verifica i risultati;
  5. svolge attività di promozione e di counselling nell’ambito della propria specifica competenza.

Art. 6

La F.L.I. Marche è dotata di autonomia gestionale e patrimoniale nell’ambito della propria area, opera nel rispetto degli indirizzi e dei programmi deliberati dagli Organi Nazionali.

Il fondo patrimoniale è formato dalla quota parte delle iscrizioni annuali dei Soci della F.L.I., nonché da altre entrate di cui potrà beneficiare.

Il fondo viene amministrato dal Consiglio Direttivo e controllato dal Collegio dei Revisori dei Conti ed utilizzato per i fini della Associazione F.L.I. Marche.

Le quote vengono definite annualmente dalla Direzione Nazionale F.L.I..

Le modalità per l’iscrizione e delle quote sono previste dall’art.7.

Art. 7

In conformità allo Statuto dell’Associazione Nazionale FLI possono essere iscritti:

in qualità di Soci ordinari:

  • i richiedenti, abilitati all’esercizio professionale con percorso formativo Universitario di laurea triennale in Logopedia istituita ai sensi del D.M. 742 del 1994 e ai sensi dell’Ordinamento Didattico secondo la normativa vigente; esibendo copia autenticata della Laurea, o titoli equipollenti ai sensi art. 4 della L.42/99 e D.L. 7/2000 e norme di successiva emanazione relative ai titoli equivalenti;
  • i cittadini stranieri in possesso del Decreto di riconoscimento rilasciato dall’autorità preposta come normative vigenti equivalente/equipollente, come previsto dalla normativa europea vigente;

in qualità di Soci Sostenitori:

  • i Soci ordinari che contribuiscono economicamente, oltre alla quota, al fondo patrimoniale dell’Associazione. La qualifica di Socio Sostenitore si acquisisce annualmente tramite notifica del Consiglio Direttivo.

L’iscrizione è annuale ed avviene, conseguentemente all’iscrizione Nazionale, tramite il versamento da parte di FLI della quota parte regionale; tale quota è intrasmissibile e non dà luogo ad alcuna rivalutazione né è restituibile.

Possono partecipare all’attività associativa (es. eventi culturali e scientifici) senza essere iscritti all’Associazione F.L.I. Marche, gli Studenti dei corsi di Laurea in Logopedia, a partire dal 2° anno di corso. I soci allievi possono partecipare ai vari momenti della vita associativa in qualità di uditori, senza diritto di voto.

Art. 8

I Soci recepiscono quanto previsto dal Codice Deontologico del Logopedista approvato dalla F.L.I. e si impegnano a rispettarlo e a farlo rispettare (come indicato dall’art. 1 comma 2 della Legge n. 42 del 26.2.1999 ed eventuali successive modificazioni).

Art. 9

La domanda di iscrizione all’Associazione si richiede a livello Nazionale mediante domanda diretta alla F.L.I..

La domanda di iscrizione dovrà essere completata dall’invio dei seguenti documenti all’Associazione F.L.I. Marche:

  1. copia documento di identità in corso di validità;
  2. per i richiedenti con percorso formativo universitario di:
  • Laurea triennale in Logopedia, copia autenticata della Laurea;
  1. per tutti gli altri richiedenti non inclusi nel precedente comma b) del presente art. 7,
  • copia autenticata del titolo equipollente ,
  • documentazione comprovante la conformità alle categorie previste dall’art. 7 dello Statuto;
  1. copia dell’attribuzione della Partita IVA per i liberi Professionisti;
  2. per i cittadini stranieri, copia del Decreto di riconoscimento del titolo di studio equipollente, come da normativa vigente;
  3. per gli Studenti non iscritti, certificato di iscrizione al corso di Laurea in Logopedia.

L’Associazione F.L.I. Marche si impegna a verificarne la veridicità e trasmettere annualmente, come previsto dal Regolamento dello Statuto F.L.I. art. 11, la lista completa dei nominativi degli iscritti aggiornando i dati ai sensi dell’art. 5 del Regolamento dello Statuto F.L.I.

Art. 10

Il Socio che non sia in regola con il pagamento delle quote prescritte, o che non provveda ad esso entro i limiti fissati dal Consiglio Direttivo Nazionale, è considerato sospeso da ogni facoltà o diritto nell’ambito associativo.

Qualora provveda, oltre i termini previsti, al pagamento della quota associativa, con i termini comprendenti la mora prevista, verrà reintegrato in qualità di Socio Ordinario.

Art. 11

A seguito della violazione di norme deontologiche, o a gravi fatti incompatibili con le finalità dell’Associazione F.L.I. Marche il Direttivo, con il voto favorevole segretamente espresso nella maggioranza dei suoi componenti, sospende ed esclude il Socio dall’attività associativa.

La decisione verrà comunicata per iscritto al Socio. Il Socio escluso può ricorrere al Collegio dei Probiviri (art. 34 Statuto F.L.I. e Codice Deontologico – Titolo IV Sanzioni Disciplinari art. 18) entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa

La qualità di Socio Ordinario si perde per esclusione deliberata del Collegio dei Probiviri.

 

ORGANI

Art. 12

Gli Organi dell’ Associazione F.L.I. Marche sono:

* l’Assemblea,

* il Presidente,

* il Vice Presidente,

* il Segretario Generale,

* il Segretario Economo,

* il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

ASSEMBLEA

Art. 13

L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione F.L.I. Marche.

Essa è costituita da tutti i Soci Ordinari in regola con le contribuzioni dovute.

L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci, non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.

L’Assemblea è inoltre convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati, ovvero da almeno due dei Revisori dei Conti, salvi i poteri propri di questi ultimi.

Art. 14

La convocazione è effettuata dal Presidente, mediante avviso contenente l’Ordine del Giorno (O.d.G.), la data, il luogo e l’ora della prima e seconda convocazione inviati mediante lettera anche in via informatica, ai Soci regolarmente iscritti almeno trenta giorni prima del giorno fissato.

L’O.d.G. è formulato dal Presidente di concerto con il Consiglio Direttivo esso comprende gli argomenti proposti dallo stesso, eventualmente anche dai Revisori dei Conti, e/o dai Soci che richiedano la convocazione dell’Assemblea.

Sotto la voce “Varie ed eventuali” possono essere discusse questioni non previste; tuttavia gli argomenti di cui all’art. 16, comma a) b) c) d) dello Statuto F.L.I. Marche per essere trattati devono venire espressamente inclusi nell’O.d.G..

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando vi sia espressamente almeno la metà degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e rappresentati.

Ciascun Socio Ordinario può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta; ogni partecipante all’Assemblea non potrà comunque essere portatore di più di due deleghe.

Art. 15

Le deliberazioni assembleari ordinarie sono prese a maggioranza dei voti espressi, quelle straordinarie in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei voti, in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno un terzo dei Soci presenti.

Art. 16

Sono compiti esclusivi dell’Assemblea:

  1. approvare annualmente i bilanci;
  2. eleggere:
  • il Consiglio Direttivo,
  • i Revisori dei Conti dell’Associazione
  1. esaminare le candidature sulle quali esprimere il proprio voto per la designazione dei rappresentanti alle cariche nazionali di:
  • Membro della Segreteria Nazionale,
  • Membro del Collegio dei Revisori dei Conti,
  • Membro del Collegio dei Probiviri;
  1. modificare e rinnovare lo Statuto,
  2. deliberare le dimissioni o rinuncia del Consiglio Direttivo dell’Associazione F.L.I. Marche quando esistano gravi motivi o quando non sia più espressione dello Statuto F.L.I. ed impartire direttive in congiunta alla Segreteria Nazionale F.L.I., per la transizione ad una rinnovata gestione su base elettiva e democratica, qualora si dovesse verificare una decisione in merito alla devoluzione dei propri beni, dovrà riferirsi alle norme dettate dal D.L 4.12.1997 modificato ed integrato con C.M. 12.5.1998 n. 124/E e con D.L.30.10.l998: art. 4 quinquies, commi a), b), c), d), e), f).

 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Art. 17

L’Associazione F.L.I. Marche può riunirsi in Assemblea Straordinaria sia su decisione del Consiglio Direttivo sia su richiesta dei 2/3 dei Soci Ordinari iscritti.

L’Assemblea Straordinaria è regolata dalle stesse regole dell’Assemblea Ordinaria.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è composto da minimo di cinque a nove membri eletti dall’Assemblea Generale fra i Soci Ordinari.

I Membri del Consiglio Direttivo vengono eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea e restano in carica tre anni, con possibilità di riconferma.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo eletto viene convocato per la prima riunione da uno dei suoi Membri delegato allo scopo. I Membri del Consiglio Direttivo appena eletti delegano uno di loro con l’incarico di convocarlo per la prima riunione.

Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo provvederà ad eleggere, nel proprio ambito e a scrutinio segreto, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale e il Segretario Economo.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell’Assemblea e promuove le attività dell’Associazione F.L.I. Marche, esso è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli statutariamente riservati all’Assemblea stessa.

In particolare:

  1. provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei fini della F.L.I. Marche;
  2. presenta i bilanci preventivo e consuntivo e le relazioni sulle attività;
  3. formula eventuali proposte e delibere da sottoporre all’Assemblea;
  4. collabora a livello nazionale alla determinazione delle quote di iscrizione;
  5. adotta gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci, comunicandoli per iscritto agli interessati;
  6. è responsabile verso i Soci del regolare funzionamento dell’Associazione F.L.I. Marche, nonché del corretto impiego dei fondi e della custodia dei beni;
  7. esamina e propone eventuali modifiche al Regolamento dello Statuto della F.L.I. Marche con proprie deliberazioni in conformità allo Statuto e Regolamento di Statuto della F.L.I.;
  8. esplica ogni altra funzione demandatagli o prevista dal presente Statuto;
  9. attribuisce speciali incarichi o costituisce gruppi di lavoro e commissioni per meglio realizzare i fini istituzionali.

Un particolare rapporto di collaborazione verrà instaurato al suo interno tra Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale e Segretario Economo.

Questi ultimi tre potranno inoltre assumere provvedimenti d’urgenza nell’ambito delle loro competenze, previa consultazione del Presidente, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi su convocazione del Presidente, effettuata con sufficiente preavviso.

Egualmente esso è convocato quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga richiesta la convocazione da almeno tre Membri del Consiglio Direttivo, o dal Segretario Generale, o dal Segretario Economo.

Le sue riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti: le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi, salvo i casi previsti dal presente Statuto.

Il voto per delega non vi è ammesso.

Di ogni riunione verrà steso un verbale, anche mediante supporto informatico, che verrà raccolto in apposito libro.

Art. 22

In caso di decadenza della carica di Membro dal Consiglio Direttivo, da qualsiasi causa essa dipenda, sono chiamati a far parte della stessa quel Socio o quei Soci che nelle elezioni assembleari hanno seguito in graduatoria gli eletti; in caso di parità di voti, verrà data la preferenza al Socio più anziano di età.

La nomina dei sostituti dovrà essere ratificata nel corso dell’Assemblea successiva.

I nuovi eletti decadranno unitamente a tutti gli altri Membri del Consiglio Direttivo in carica.

Nel caso che il Socio uscente ricopra la carica di Membro del Direttivo Nazionale F.L.I., la suddetta carica verrà assunta dal Socio immediatamente seguente in graduatoria o, qualora non ve ne sia disponibilità, il Consiglio Direttivo provvederà ad una nuova designazione, da ratificare nella successiva Assemblea Generale.

 

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

Art. 23

Il Presidente del Consiglio Direttivo è nel contempo Presidente dell’Associazione e ne ha la legale rappresentanza anche giudiziale, esplicando pure tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto; egli è inoltre Membro di diritto della Direzione Nazionale F.L.I.

Il Presidente effettua le operazioni bancarie a firma disgiunta dal Segretario Generale e dal Segretario Economo, sentito il parere di quest’ultimo.

Il Vice Presidente collabora particolarmente con il Presidente e lo sostituisce in caso di sua delega, di sua assenza o di suo impedimento, esercitandone i relativi poteri anche in sede di Direzione Nazionale F.L.I., la carica è cumulabile con quella di Segretario Generale e Segretario Economo di cui agli artt. 24 o 25.

 

SEGRETARIO GENERALE

Art. 24

Il Segretario Generale coordina operativamente i programmi e le attività dell’Associazione F.L.I. Marche con la facoltà di avvalersi di eventuali collaboratori sotto la propria responsabilità.

Compiti del Segretario Generale sono:

  1. redigere i bilanci col Segretario Economo;
  2. effettuare operazioni bancarie a firma disgiunta dal Presidente e dal Segretario Economo, sentito il parere di quest’ultimo;
  3. curare lo schedario dei Soci e l’archivio dei documenti;
  4. controllare il funzionamento della segreteria;
  5. sovrintendere a quant’altro vi sia demandato dallo Statuto, dai regolamenti interni o dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  6. cura inoltre l’efficienza e la regolarità dei rapporti con la F.L.I. Nazionale, in particolare riferimento agli espletamenti formali previsti dallo Statuto F.L.I. Nazionale.

 

SEGRETARIO ECONOMO

Art. 25

Compiti del Segretario Economo sono:

  1. provvedere alla gestione delle entrate e al pagamento delle spese;
  2. redigere con il Segretario Generale i bilanci;
  3. curare la tenuta dei documenti contabili;
  4. provvedere ad aggiornare il libro degli inventari;
  5. attendere alla conservazione del patrimonio sociale;
  6. effettuare le operazioni bancarie a firma disgiunta dal Presidente e dal Segretario Generale.

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre Membri effettivi, Soci o Non Soci eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea.

Esso rimane in carica tre anni con possibilità di riconferma dei suoi Membri ed assolve i propri compiti di vigilanza e di controllo.

Il Collegio assume le proprie deliberazioni a maggioranza ed elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può dotarsi di proprio Regolamento.

Art. 27

Oltre ai ricorsi di cui all’Art. 11, avanti al Collegio dei Probiviri, sono ammessi, con le medesime modalità, i ricorsi contro provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo nei confronti dei Soci.

In entrambi i casi, il Collegio si pronuncia entro sessanta giorni dal loro ricevimento previa audizione, ove sia possibile, delle parti in causa con garanzia del diritto di difesa.

Art. 28

Unitamente ai tre Revisori effettivi, l’Assemblea elegge con le medesime modalità due Revisori supplenti, i quali in ordine di anzianità sostituiranno i Membri del Collegio che interrompano, per qualsiasi motivo non transitorio, la prestazione delle loro funzioni.

 

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 29

L’esercizio finanziario, ovvero l’anno sociale della F.L.I. Marche va dal primo gennaio al trentuno dicembre.

 

COMMISSARIAMENTO

Art.30

  1. La condizione di commissariamento dell’Associazione Regionale della F.L.I. avviene:
  • per dimissione o rinuncia del Consiglio Direttivo decisa e comunicata all’Assemblea dell’Associazione Regionale;
  • per intervento della Segreteria Nazionale F.L.I., nei casi in cui l’Associazione Regionale non sia più espressione dello Statuto e comunque quando esistano gravi motivi.
  1. Una Associazione Regionale commissariata o dimissionaria (nonché i propri aderenti) non può partecipare ad alcuna riunione od attività della Federazione prima di essere reintegrata.

Art. 31

In caso di commissariamento dell’Associazione F.L.I. Marche, deliberato dall’Assemblea come dall’art. 16 comma e) e dall’art. art. 30 del presente Statuto, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996, n, 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 32

Le cariche sociali sono gratuite; è previsto solamente il rimborso delle spese sostenute a favore dell’Associazione F.L.I. Marche.

NORMA CONCLUSIVA

Art. 33

Per quanto non disposto nel presente Statuto e nel Regolamento allegato, valgono le norme previste dallo Statuto, dal Codice Deontologico e dal Regolamento F.L.I., nonché quelle previste dal Codice Civile.

Data…………………….

 

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