03/10/2013 - LEGGE REGIONALE 19 novembre 2012, n. 32

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, riconoscendo che i disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) limitano l’utilizzo della capacità di lettura, di scrittura e di calcolo, ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità dell’individuo e compromettono l’equilibrio psicologico individuale e familiare della persona, promuove la piena integrazione sociale e lavorativa dei soggetti interessati nel rispetto della normativa statale vigente in materia.

2. Per le finalità indicate al comma 1, in particolare, la Regione:
a) assicura adeguate possibilità di screening, diagnosi e riabilitazione precoce dei DSA;
b) promuove attività di aggiornamento degli operatori socio-sanitari;
c) promuove iniziative volte a preparare e sensibilizzare i genitori sulle problematiche connesse ai disturbi specifici di apprendimento;
d) promuove iniziative volte alla comunicazione e alla collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e formazione.

Art. 2
(Comitato tecnico-scientifico sui DSA)

1. E’ istituito il Comitato tecnico scientifico sui DSA.

2. Il Comitato tecnico-scientifico sui DSA è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale. Il Comitato è composto:
a) dal dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di istruzione;
b) dal direttore, o suo delegato, del Dipartimento per la salute e per i servizi sociali della Regione Marche;
c) dal dirigente, o suo delegato, della posizione di funzione di cui al comma 10 dell’articolo 3bis della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale);
d) dal dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di formazione professionale;
e) da un rappresentante dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR);
f) da un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche, indicato dall’Ufficio medesimo;
g) da un rappresentante delle Università marchigiane, indicato dal Comitato regionale università marchigiane (CRUM);
h) da un rappresentante dei genitori dei bambini con DSA, designato dalle associazioni operanti in ambito regionale;
i) da un neuropsichiatra infantile;
l) da uno psicologo iscritto all’Ordine degli psicologi delle Marche;
m) da un logopedista iscritto all’Associazione logopedisti delle Marche;
n) da un pedagogista designato dalle Associazioni dei pedagogisti maggiormente rappresentative a livello regionale;
o) da un grafologo con competenze in grafologia dell’età evolutiva, designato dalle Associazioni grafologi maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Il Comitato è organo consultivo della Regione per gli interventi previsti dalla presente legge e, in particolare, esprime parere sugli atti indicati all’articolo 4 e sui requisiti per l’autorizzazione e per l’accreditamento delle strutture preposte ad effettuare le diagnosi dei disturbi specifici dell’apprendimento. Il Comitato svolge, inoltre, attività di monitoraggio e valutazione degli interventi previsti dalla presente legge.

4. I pareri di cui al comma 3 sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole.

5. Il Comitato dura in carica tre anni; i componenti possono essere confermati.

6. La partecipazione al Comitato è gratuita.

Art. 3
(Diagnosi)

1. La diagnosi di DSA è effettuata, in modo multidisciplinare, nell’ambito degli interventi assicurati dal servizio sanitario nazionale, da strutture pubbliche e private autorizzate e accreditate ai sensi della legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).

2. L’esercizio delle attività di diagnosi, da parte delle strutture private accreditate e a carico del servizio sanitario regionale, è subordinato alla stipulazione di accordi contrattuali secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dalla l.r. 20/2000. La remunerazione per le attività di diagnosi a carico del servizio sanitario regionale è determinata dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale stabilisce, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità stabilite dalla l.r. 20/2000, i requisiti di autorizzazione e di accreditamento delle strutture che effettuano la diagnosi di DSA, assicurando che:
a) il percorso diagnostico e il rilascio delle certificazioni sia effettuato in coerenza con le indicazioni della Consensus Conference e nel rispetto di quanto stabilito dai decreti ministeriali di cui all’articolo 7, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico);
b) che la diagnosi sia effettuata da un’équipe multidisciplinare, costituita da neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti eventualmente integrata da altri professionisti sanitari e modulabile in base alle fasce di età.

4. L’atto di cui al comma 3 determina inoltre le modalità ed i termini di adeguamento ai requisiti di autorizzazione ed accreditamento dei soggetti che esercitano l’attività di diagnosi dei DSA alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Sino all’adozione dell’atto di cui al comma 3, le certificazioni di diagnosi di DSA sono rilasciate dai soggetti che provvedono alla diagnosi e alla relativa certificazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4
(Compiti della Regione)

1. La Regione:
a) effettua attività di rilevazione epidemiologica, di individuazione e di monitoraggio di precoci fattori di rischio su tutto il territorio regionale, promuovendo forme di collaborazione professionale tra i pediatri di libera scelta e le figure professionali specifiche, quali neuropsichiatri infantili, psicologi con formazione specifica in valutazione neuropsicologica dei DSA, logopedisti e insegnanti con formazione specifica in materia di DSA;
b) detta direttive agli Enti del servizio sanitario regionale volte ad adeguare i servizi sanitari alle problematiche delle difficoltà specifiche di apprendimento individuando, in particolare, protocolli riabilitativi nel rispetto delle disposizioni statali vigenti;
c) promuove programmi di screening, con campagne di sensibilizzazione a livello regionale, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche delle Marche;
d) promuove e favorisce percorsi riabilitativi e rieducativi idonei per le persone con DSA, anche per l’erogazione di alcune prestazioni in modo integrato e multidisciplinare;
e) promuove attività di formazione e aggiornamento del personale socio-sanitario, preposto alla diagnosi e alla riabilitazione delle persone con DSA;
f) promuove campagne di sensibilizzazione alle famiglie sulle problematiche delle difficoltà specifiche di apprendimento;
g) incentiva, previa intesa con le competenti autorità scolastiche, l’utilizzo di strumenti informatici riferiti ai bisogni educativi degli alunni con DSA e a tal fine:
1) mette a disposizione del personale docente, tramite il centro regionale di ricerca e documentazione sulle disabilità, specifici software quali strumenti didattici multiscopo;
2) realizza una banca dati delle esperienze di utilizzo dei software di cui al punto 1.

2. Con una o più deliberazioni della Giunta regionale sono individuati i criteri e le modalità per l’attuazione delle attività indicate al comma 1, lettere a), c) d) ed f).

Art. 5
(Concorsi pubblici regionali)

1. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dai suoi enti strumentali è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, oppure di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l’espletamento delle medesime prove e di ciò è data adeguata pubblicità nel bando di concorso.

2. Il concorrente con DSA deve produrre con la domanda di partecipazione una certificazione medica che accerti l’esistenza del disturbo.

Art. 6
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall’anno 2013, per la parte di competenza sanitaria mediante impiego di quota parte delle risorse del fondo sanitario regionale e, per i restanti interventi, mediante quota parte delle risorse proprie della Regione, stabilita con le rispettive leggi finanziarie.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte, a decorrere dall’anno 2013, nell’UPB 52821 relativa al fondo sanitario regionale destinato al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza e nell’UPB 53007 relativa alla tutela sociale e diritti di cittadinanza, a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).

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