Codice Deontologico

Codice deontologico

APPROVATO DALLA F.L.I. IL 13.2.1999

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
 Art.1
Il presente Codice Deontologico comprende regole e principi di comportamento professionale del Logopedista, in ogni ambito e stato giuridico in cui questi operi, allo scopo di garantire l’erogazione di un servizio ad un ottimale livello qualitativo a favore del cittadino, nonché di tutelarlo nei confronti degli abusi e delle carenze professionali. 

Art.2
I Logopedisti, siano essi liberi professionisti o dipendenti di Enti pubblici o privati, sono tenuti all’osservanza del presente Codice Deontologico.

Art.3
Ogni atto professionale o personale, anche se compiuto al di fuori dell’ambito lavorativo, che sia in contrasto con i principi qui di seguito indicati, verrà perseguito con le sanzioni disciplinari previste dalle leggi vigenti.

TITOLO II – COMPITI E DOVERI DEL LOGOPEDISTA
 Art.4 – Obiettivi
Finalità dell’intervento logopedico è il perseguimento della salute della persona, affinché possa impiegare qualunque mezzo comunicativo a sua disposizione in condizioni fisiologiche. Nel caso di un disturbo di linguaggio e/o di comunicazione e/o da loro eventuali esiti, l’obiettivo sarà il superamento del disagio ad esso conseguente, mediante il recupero delle abilità e delle competenze finalizzate alla comunicazione o mediante l’acquisizione ed il consolidamento di metodiche alternative utili alla comunicazione ed all’inserimento sociale. 

Art.5 – Oggetto
1. L’intervento del Logopedista è rivolto alla persona che ne avanza la richiesta in modo autonomo o per il tramite di chi ne tutela legalmente i diritti, senza discriminazioni di età, di sesso, di condizione socio-economica, di nazionalità, di razza, di religione, di ideologia, e nel rispetto, comunque della normativa vigente.
2. L’intervento del Logopedista può essere rivolto, oltre che alla persona, anche agli Enti o alle Istituzioni che ne richiedano la consulenza.

Art.6 – Aggiornamento professionale
1. Il Logopedista è tenuto a mantenere la propria competenza professionale ai livelli ottimali mediante idoneo aggiornamento nel campo della ricerca scientifica logopedica ed interdisciplinare, nonché professionale in risposta alle esigenze sociali; dovrà essere stimolata la capacità di autocritica delle proprie conoscenze teoriche, delle proprie capacità professionali e della propria condotta personale.
2. Qualora non abbia esercitato la professione per più di 4 anni, è consigliabile la frequenza di un corso di formazione professionale post-diploma, di seminari di aggiornamento mirati alle necessità professionali, o – in alternativa – ad un programma di frequenza di un tirocinio guidato, la cui attestazione dovrà essere sottoposta al parere vincolante della commissione scientifica dell’Ordine professionale.

Art.7 – Ambiti professionali
1. Gli ambiti di intervento del Logopedista sono rivolti:
a) al trattamento logopedico finalizzato alla cura dei disturbi del linguaggio e della comunicazione, così come specificato dalle competenze previste dal Profilo Professionale (D.M. 742/94), attraverso l’espletamento degli Atti specificati al successivo art.8;
b) alla didattica, in qualità di tutor per il tirocinio degli allievi logopedisti, di docente delle discipline logopediche, di relatore esperto della materia, di coordinatore tecnico-pratico di tirocinio dei corsi di Diploma Universitario di Logopedista;
c) alla ricerca scientifica;
d) alla direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative.
2. – Docenza – Il Logopedista è il docente elettivo delle discipline logopediche necessarie alla formazione di base in ambito universitario ed in ogni altra sede di riqualificazione e aggiornamento professionale. Il Logopedista presta la propria opera per la supervisione, in qualità di tutor, al tirocinio degli allievi logopedisti, offrendo loro un modello logopedico consono alla migliore qualità professionale in ottemperanza al presente Codice Deontologico; ricopre l’incarico di coordinatore tecnico-pratico e di tirocinio nei corsi di D.U. di Logopedista (previsto dall’art.1.8 lettera c) dalla tab. XVIII-ter del D.M. 24 luglio 1996 ) applicando un modello organizzativo che consenta il raggiungimento degli obiettivi previsti dal corso di studi.
3 .- Ricerca scientifica a) Il Logopedista svolge attività di ricerca in ambito logopedico ed in ambito interdisciplinare, purché gli scopi dell’indagine siano in rapporto diretto con le finalità caratteristiche della Logopedia.
b) Nello svolgimento della ricerca deve essere mantenuto un comportamento individuale e professionale rispettoso dei diritti della persona, senza arrecare alcun danno alla salute.
c) Il consenso valido, esplicitato in forma scritta, con esauriente riferimento a tutte le informazioni ricevute, è la condizione preliminare indispensabile per l’espletamento della ricerca.
d) La gestione dei dati clinici, nel rispetto delle norme di legge in tema di segreto e riservatezza nel trattamento dei dati personali, è subordinata al consenso della persona oggetto della ricerca e della figura giuridica responsabile della tenuta e conservazione della documentazione clinica.
e) Ogni singola persona oggetto del programma di ricerca conserva il diritto ad interrompere la propria partecipazione in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di giustificazione.
4. – Direzione Il Logopedista può ricoprire posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità come, ad esempio, la direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di esperienza e autonomia gestionale ed organizzativa.

Art.8 – Atti professionali
L’esercizio della professione si realizza secondo un rapporto di dipendenza, in ambito pubblico o privato, oppure di tipo libero-professionale; esso si attua con riferimento ad una esplicita diagnosi medica. L’assunzione in carico del paziente nella gestione terapeutica avviene in piena autonomia, sulla base delle competenze ed in conformità all’insieme degli atti professionali peculiari del Logopedista.
L’esercizio della professione si attua mediante i seguenti interventi logopedici:
a) bilancio
b) consulenza / counselling
c) educazione / rieducazione / riabilitazione
d) monitoraggio
e) osservazione
f) programmazione del trattamento / intervento
g) prevenzione
h) revisione del programma di intervento
i) semeiotica
j) testatura
k) valutazione / verifica dell’efficacia del trattamento / della terapia

Art.9 – Cartella logopedica
1. La cartella logopedica è lo strumento fondamentale per la registrazione delle tipologie e metodiche di intervento, con attestazione della successione cronologica di ogni loro fase; ha la funzione di traccia di confronto e di verifica del lavoro svolto e degli obiettivi conseguiti, anche al fine di costituire documentazione formale del trattamento espletato.
2. Tale documento, che – ove elaborato presso Strutture ed Enti pubblici o privati – assume connotazione giuridica di cartella clinica, viene redatto e conservato in conformità alle disposizioni vigenti in tema di segreto professionale e di tutela della riservatezza dei dati personali.

TITOLO III – RAPPORTI PROFESSIONALI
 Art.10 – Abilitazione all’esercizio della professione
Il Logopedista esercita l’attività professionale dopo il conseguimento del titolo di studio universitario abilitante e l’eventuale iscrizione all’apposito Albo. L’inosservanza di una delle suddette condizioni costituisce esercizio abusivo della professione. 

Art.11 – Segreto professionale
Il Logopedista deve rispettare e mantenere il segreto in ordine ad ogni notizia riguardante le persone a cui il trattamento logopedico è indirizzato, non sussistendo alcuna occasione di deroga all’infuori di gravi e documentati motivi di ordine sociale e/o sanitario.
La trasmissione di notizie segrete è limitato alla comunicazione indispensabile ai soggetti a loro volta tenuti all’obbligo di tutela del segreto.

Art.12 – Consenso informato
Il Logopedista non può espletare alcun atto professionale senza un valido ed esplicito consenso del paziente o dei suoi legali rappresentanti che deve conseguire ad una dettagliata informazione, adeguata alle capacità di comprensione ed ad ogni altro elemento utile a determinare la compiuta consapevolezza dei trattamenti da effettuare.
La forma scritta, indicata nei casi di maggiore complessità o prevedibile durata delle cure, deve comprendere un’idonea documentazione dell’informazione somministrata e del rispetto dei tempi necessari al paziente per meditare sulle alternative e su tutti gli elementi che formano oggetto del consenso.
Il Logopedista deve accertare la persistenza della continuità del consenso durante lo svolgimento delle cure ed attivarsi per ogni supplemento di informazione richiesto dal paziente, ponendo attenzione a non condurre alcun trattamento in difetto di inequivocabile adesione al proseguimento delle cure o in presenza di esplicito rifiuto.

Art.13 – Rapporti con il paziente
1. Il Logopedista deve impostare il rapporto con la persona che si affida alle sue cure su una base di reciproca fiducia e di rispetto; è suo compito creare le condizioni entro le quali concretizzare il contratto di cura, mediante una idonea informazione al destinatario circa il programma di intervento e gli obiettivi.
2. Il paziente ha diritto di conoscere l’entità dell’eventuale onere economico a suo carico a fronte del trattamento e le sedi in cui esso verrà condotto.
3. L’onorario previsto per le prestazioni logopediche che si svolgono in ambiente libero – professionale deve essere adeguato all’impegno professionale e non deve essere inferiore ai livelli minimi stabiliti periodicamente dalla Federazione Nazionale degli Ordini.
4. Il Logopedista può consigliare, motivandola esaurientemente, l’impostazione terapeutica a suo giudizio più consona alle esigenze del paziente senza obbligarvelo, provvedendo ad esporre le indicazioni e l’efficacia, fermo restando il dovere di garantire solo la qualità della prestazione e non il risultato.
5. Il Logopedista è tenuto a prestare il miglior trattamento disponibile alla persona in cura, nell’ambito della propria competenza professionale, ed ove necessario collaborare anche ad eventuali consulti di verifica del trattamento svolto con altri idonei professionisti.
6. Il Logopedista deve limitare o interrompere la propria attività professionale ove intervengano fattori di salute che non gli consentano di esercitare in modo ottimale la propria professione, sia sotto il profilo dell’efficienza, sia sotto quello del decoro.
7. Il Logopedista deve interrompere il trattamento logopedico qualora alla verifica non risulti sussistere il consenso della persona in cura o l’efficacia terapeutica; dovrà in tale ipotesi procedere alla rivalutazione delle linee di condotta ed al riottenimento del consenso del paziente.

Art.14 – Rapporti con i colleghi
1. Il Logopedista ha l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo dell’Ordine Professionale le ipotesi di esercizio abusivo della professione di cui venga a conoscenza nell’espletamento della propria professione, ferme restando le disposizioni di Legge in merito all’obbligo di comunicazione all’Autorità Giudiziaria da parte degli esercenti le Professioni Sanitarie.
2. Il Logopedista ha l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo dell’Ordine Professionale di ogni grave inosservanza dei principi etici rappresentati nel presente Codice di Deontologia da parte dei Colleghi di cui possa venire a conoscenza.
3.Il Logopedista non deve con giudizi o atteggiamenti personali, né per alcun motivo, censurare o screditare un Collega; allo stesso modo è vietata ogni forma di concorrenza che non sia quella ispirata a principi di ottimizzazione qualitativa delle prestazioni, bensì attuata sottraendo pazienti o incarichi di cura ad altro Collega.
4. Se un paziente espone la propria intenzione di cambiare Logopedista, il titolare del trattamento in atto dovrà agevolare il passaggio delle informazioni utili al nuovo professionista, salvo parere contrario del paziente stesso, astenendosi da atteggiamenti di rivalsa o di non collaborazione.
5. Ove un paziente dovesse decidere di avvalersi del trattamento presso due o più Logopedisti, dovranno essere chiaramente evitate le situazioni di incompatibilità o/e incongruenza tra i diversi metodi riabilitativi, con esplicitazione formale delle eventuali divergenze, da sottoporre, in caso di necessità di arbitrato, al parere del Consiglio Direttivo dell’Ordine Professionale.
6. Il Logopedista che ritenga motivatamente esaurito il proprio compito per limiti di competenza, deve indirizzare il paziente, dopo adeguata informazione in merito, ad altro Collega.
7. I Logopedisti che hanno maggiore competenza per anzianità professionale ed esperienza in ambiti logopedici specifici, assumono la responsabilità della formazione degli allievi Logopedisti e dei Colleghi agli inizi del percorso professionale.
8. La condivisione tra Colleghi delle esperienze professionali e dei risultati di ricerca e di validazione terapeutica è obbligo del Logopedista e favorisce l’evoluzione e la promozione della Logopedia.

Art.15 – Rapporti con altri professionisti
E’ auspicabile che il Logopedista, sia in regime di rapporto di lavoro dipendente, sia di natura libero-professionale, favorisca i contatti interdisciplinari con altri professionisti avendo come fine il perseguimento del benessere del paziente e l’ottimizzazione del proprio livello qualitativo professionale.
I rapporti con altri professionisti sono impostati sul rispetto reciproco, sulla correttezza di comportamento professionale in ogni caso nel rispetto del diritto del paziente alla discrezione ed al segreto.

Art.16 – Rapporti con altre Istituzioni
I contatti professionali tra il Logopedista ed altri Servizi o Agenzie pubbliche o private sono regolati dai rispettivi contratti e regolamenti e nel rispetto delle norme di legge.

Art.17 – Rapporti con il pubblico
1. Il Logopedista deve rispettare i principi sociali, morali e legali della Società in cui esercita, riconoscendo che il discostarsi da tali principi può incidere sulla fiducia della pubblica opinione nella competenza del Logopedista e della sua Professione
2. Il Logopedista è tenuto al rispetto ed alla tutela della dignità e del decoro della professione, evitando in qualsiasi modo di:
a) esercitare atti e competenze professionali non di pertinenza logopedica;
b) subire condizionamenti professionali che ledano la propria autonomia ed il benessere del paziente;
c) favorire l’esercizio abusivo della professione;
d) collaborare con persone o Enti che praticano interventi illegali, inadeguati o coercitivi;
e) ricevere compensi derivanti da speculazione commerciale, di qualsiasi natura e provenienza, che attengano al proprio ruolo ed ambito professionale; sono ammessi contributi economici diretti o indiretti finalizzati alla ricerca scientifica ed alla diffusione della cultura logopedica;
f) trasferire o indurre al trasferimento di pazienti tra diverse strutture terapeutiche a fine di lucro;
g) attuare qualsiasi forma di pubblicità in contrasto con le norme vigenti.

TITOLO IV – NORME DI ATTUAZIONE
 Art.18
L’osservanza delle norme contenute nel presente Codice di Deontologia è compito di tutti i Logopedisti, ed è sottoposta a vigilanza da parte dell’Ordine professionale nei termini consentiti dalla normativa vigente.
TITOLO V – SANZIONI DISCIPLINARI
 Art.19
Visto il D.P.R. n.221 del 5 aprile 1950, le sanzioni disciplinari previste sono:
1) l’avvertimento, che comporta diffida a non ricadere nella mancanza commessa;
2) la censura, che comporta dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
3) la sospensione temporanea dall’esercizio della professione per un tempo definito da uno a sei mesi;
4) la radiazione dall’Albo Professionale, in caso di reati previsti dal Codice Penale.
Contro di esse può essere presentato appello nei termini previsti dalla normativa di legge, mediante ricorso ad una Commissione Disciplinare Regionale costituita su base elettiva e con sede presso l’Ordine Provinciale del Capoluogo di Regione.
TITOLO VI – NORMA TRANSITORIA
 Art.20
E’ prevista la possibilità di revisione di tutte o di una parte delle norme sopra elencate, in adeguamento alle specifiche esigenze professionali, più in generale a quelle sociali, nonché alla normativa vigente. 

Art.21
Tale compito è di competenza del Consiglio Direttivo, che potrà incaricare una o più persone esperte o istituire una commissione temporanea.

Art.22
Modifiche al presente Codice Deontologico potranno essere proposte su istanza degli Ordini Professionali e deliberate a maggioranza dal Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale dell’Ordine.

 

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